Bando del Ministero
SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E RISCHI INDUSTRIALI
PREMESSA
Visto il Decreto direttoriale n. 99/SIAR/2000 e il successivo decreto n. 106/SIAR/2001 del Ministero dell'Ambiente, i quali definiscono e avviano il Programma "Tetti fotovoltaici", finalizzato alla realizzazione nel periodo 2000-2002 di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione e integrati/installati nelle strutture edilizie;
Considerato che con il Decreto n. 99/SIAR/2000 sono state impegnate risorse economiche pari a lire 20.000 milioni, quale disponibilità finanziaria assegnata al Sottoprogramma rivolto ai soggetti pubblici;
Considerato che i suddetti Decreti affidano all'ENEA - Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente - il coordinamento e lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche necessarie per il buon esito del Programma "Tetti fotovoltaici";
Visto il Protocollo di Intesa tra Ministero dell'Ambiente e il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, stipulato in data 6 giugno 2000, mirato all'abbattimento delle barriere non tecniche alla diffusione delle fonti rinnovabili, tra cui il fotovoltaico, in ambito urbano;
Considerato che l'articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge n. 133/99 prevede che l'esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale a alle relative addizionali sull'energia elettrica;
Vista la Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2001, concernente la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW;
Considerato che la riduzione progressiva dei costi della tecnologia
fotovoltaica è uno degli obiettivi strategici del Programma "Tetti
fotovoltaici" e che, pertanto, i soggetti beneficiari del Programma stesso
devono essere edotti di tale finalità, impegnandosi anche a farsi parte
diligente affinché il suddetto obiettivo venga utilmente perseguito.
EMANA IL PRESENTE BANDO
Art. 1
(Finalità e disponibilità finanziarie)
1.1 Il presente bando, in attuazione dei Decreti direttoriali n. 99/SIAR/2000
e n. 106/SIAR/2001 del Ministero dell'Ambiente (di seguito indicato come Ministero)
di cui alla premessa, disciplina le procedure per la richiesta di concessione
e per l'erogazione del contributo pubblico, nella misura del 75% del costo d'investimento
ammesso - non inclusivo dell'IVA - per la realizzazione di interventi d'installazione
di impianti fotovoltaici.
1.2 L'erogazione del contributo pubblico è a valere sulle risorse economiche,
complessivamente pari a lire 20.000 milioni, impegnate con il Decreto direttoriale
n. 99/SIAR/2000.
Art. 2
(Requisiti oggettivi)
2.1 Possono essere ammessi al contributo esclusivamente gli interventi d'installazione
di impianti fotovoltaici, di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore
a 20 kW, i cui generatori fotovoltaici costituiscano parte degli elementi costruttivi
di strutture edilizie o siano installati su strutture edilizie, ivi inclusi
gli elementi di arredo urbano. Sono ammissibili esclusivamente interventi relativi
a strutture edilizie destinate ad attività e/o a usi di natura pubblica.
Non sono ammissibili gli interventi avviati anteriormente alla data di pubblicazione
del comunicato relativo all'emanazione del presente bando.
2.2 Gli impianti fotovoltaici dovranno essere conformi alla specifica tecnica
di fornitura predisposta dall'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
(di seguito indicato come ENEA), di cui all'allegato A, relativa agli aspetti
impiantistici e alle prestazioni attese di funzionamento.
2.3 La connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica di distribuzione,
attraverso la rete di utente - cioè la rete elettrica della struttura
edilizia cui si riferisce l'intervento -, costituisce un ulteriore requisito
obbligatorio ai fini dell'ammissione al contributo. E' altresì obbligatorio,
ai fini dell'ammissione al contributo, che la titolarità del contratto
di fornitura di energia elettrica, che identifica in maniera univoca la rete
di utente, sia in capo a organismi di diritto pubblico.
2.4 Possono essere collegati alla rete di utente anche più impianti fotovoltaici
distinti e separati, purché la somma delle potenze nominali di detti
impianti sia non superiore a 20 kW.
Art. 3
(Requisiti soggettivi)
3.1 Possono presentare domanda di contributo i Comuni Capoluogo di Provincia,
le Province, le Università statali e gli Enti pubblici di ricerca, i
quali siano proprietari, o esercitino un altro diritto reale di godimento, della
struttura edilizia cui si riferisce l'intervento.
3.2 Possono altresì presentare domanda di contributo i Comuni competenti
per territorio delle aree naturali protette di cui all'elenco approvato ai sensi
del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 394/91,
e dell'art. 7, comma 1, allegato A, del decreto legislativo 281/97, limitatamente
a interventi inerenti alle suddette aree.
3.3 Possono presentare domanda di contributo anche le società collegate
o controllate dai Comuni Capoluogo di Provincia e dalle Province, ai sensi dell'articolo
2359 e seguenti del c.c., limitatamente a interventi d'installazione di impianti
fotovoltaici a servizio delle strutture edilizie di proprietà delle società
stesse, sempre che siano destinate ad attività e/o a usi di natura pubblica.
Art. 4
(Raccolta dati e analisi delle prestazioni)
4.1 L'ENEA individuerà un campione significativo di impianti fotovoltaici,
fra quelli che avranno acquisito il diritto al contributo pubblico di cui al
presente bando, i quali dovranno essere opportunamente strumentati, ai fini
della raccolta dei dati di funzionamento e dell'analisi delle loro prestazioni.
4.2 La formazione del campione avverrà selezionando gli impianti più
significativi sulla base degli elementi tecnici e qualitativi che li caratterizzano,
quali: dimensione, tipologia d'installazione, tecnologia ed esposizione dei
moduli fotovoltaici, tecnologia del gruppo di conversione, località d'installazione,
eventuali peculiarità dell'impianto e altre caratteristiche tecniche
o funzionali.
4.3 La configurazione base del sistema di acquisizione dati (essenzialmente
composto da sensori, acquisitore e modulo trasmissione dati) è riportata
a puro titolo informativo nell'allegato A. Infatti, la specifica tecnica del
sistema di acquisizione dati, propria di ciascun impianto da strumentare, sarà
oggetto di un apposito documento, che costituirà l'unico riferimento
per la fornitura e installazione del sistema stesso. Detto documento, predisposto
dall'ENEA, sarà trasmesso dal Ministero unicamente a quei soggetti richiedenti
che risultino selezionati ai fini dell'attività di cui al presente articolo.
4.4 L'approvvigionamento e l'installazione del sistema di acquisizione dati
dell'impianto dovrà essere curata dal soggetto richiedente. Le spese
corrispondenti saranno totalmente rimborsate dal Ministero, a valere sulle risorse
economiche di cui all'articolo 1 del presente bando, nel limite massimo che
sarà stabilito dal Ministero stesso, caso per caso e, comunque, non superiore
a lire 10 (dieci) milioni. L'erogazione di tali risorse avverrà con le
modalità di finanziamento indicate nell'articolo 10.
4.5 La gestione del sistema di acquisizione dati e l'analisi delle prestazioni
degli impianti selezionati sarà a cura e spese dell'ENEA.
Art. 5
(Procedure)
5.1 Nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1
del presente bando e fino a esaurimento delle disponibilità stesse, valgono
le procedure di cui ai seguenti commi.
5.2 Le domande di contributo dovranno, pena la non ammissione a istruttoria,
essere inoltrate esclusivamente a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento
ed essere redatte in conformità al modello di cui all'allegato B al presente
bando. Le domande dovranno essere sottoscritte dal soggetto delegato a tale
funzione, secondo le regole in uso presso l'amministrazione di appartenenza,
pena la non ammissione a istruttoria. Le domande dovranno essere sottoscritte
anche dal titolare del contratto di fornitura di energia elettrica relativo
alla struttura edilizia cui si riferisce l'intervento, qualora diverso dal soggetto
richiedente.
Non saranno parimenti ammesse a istruttoria le domande che risultino spedite
antecedentemente alla data di pubblicazione del comunicato relativo all'emanazione
del presente bando o spedite successivamente al 90° (novantesimo) giorno
solare a decorrere dalla medesima data di pubblicazione. Non saranno altresì
ammesse a istruttoria le domande di contributo pervenute oltre il termine di
30 (trenta) giorni solari a far data dalla rispettiva spedizione. Ai fini dell'ammissione
delle domande, farà fede la data desunta dal timbro apposto dall'Ufficio
postale di partenza e dal bollo apposto dall'Ufficio Protocollo in ingresso
del Ministero.
5.3 In nessun caso il Ministero risponderà del mancato o ritardato recapito
delle domande di contributo.
5.4 Nel caso in cui lo stesso soggetto richiedente intenda ottenere la concessione
del contributo relativamente a più interventi distinti, è ammessa
la domanda unica esclusivamente qualora gli interventi medesimi facciano tutti
riferimento a uno stesso contratto di fornitura di energia elettrica, fermo
restando che la somma delle potenze nominali di detti impianti sia non superiore
a 20 kW.
5.5 Il soggetto richiedente deve aver dato comunicazione al Distributore, con
il quale è stato stipulato il contratto di fornitura di energia elettrica,
o al quale è stata richiesta la fornitura di energia elettrica (a servizio
della struttura edilizia sede d'installazione dell'impianto), circa la propria
intenzione di realizzare e collegare alla rete di distribuzione l'impianto fotovoltaico
oggetto dell'intervento.
5.6 E' fatto espresso divieto al soggetto richiedente di alienare e/o dismettere
l'impianto fotovoltaico, per un periodo non inferiore a 12 (dodici) anni a far
data dal collaudo dell'impianto stesso; il soggetto richiedente dovrà
assumere l'impegno, pena la non ammissione a istruttoria della domanda, a mantenere
l'impianto medesimo, durante il suddetto periodo, nelle migliori condizioni
di esercizio, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo
da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto
stesso, alle persone, e alle cose circostanti.
5.7 Al fine di consentire l'attività di raccolta dati e analisi delle
prestazioni, il soggetto richiedente, pena la non ammissione a istruttoria della
domanda, dovrà:
· dichiarare di essere disponibile a un'eventuale azione di raccolta
dati dell'impianto per l'analisi delle sue prestazioni;
· impegnarsi a provvedere all'approvvigionamento e installazione del
sistema di acquisizione dati e ad anticipare il 50% delle relative spese.
5.8 Alla domanda dovrà essere allegata, pena la non ammissione a istruttoria,
la seguente documentazione:
· scheda tecnica, conforme al modello di cui all'allegato C al presente
bando, relativa all'installazione dell'impianto proposto (una per ogni impianto,
se del caso);
· progetto di massima dell'impianto, firmato da un tecnico abilitato,
unitamente a una copia;
· preventivo di spesa comprovante l'investimento da sostenere, sottoscritto
dal soggetto richiedente;
· dichiarazione inerente all'assunzione dell'impegno di spesa della quota
a carico del soggetto richiedente;
· autorizzazione sottoscritta dal proprietario della struttura edilizia
a eseguire l'intervento, qualora diverso del soggetto richiedente;
· copia della comunicazione di cui al precedente comma 5, corredata dell'eventuale
risposta da parte del Distributore.
Le domande, corredate della documentazione predetta, dovranno essere spedite
al:
Servizio IAR - Programma "Tetti fotovoltaici"
Ministero dell'Ambiente
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
5.9 Il Ministero si riserva di richiedere approfondimenti alla documentazione
prodotta. In caso di mancato invio di quanto richiesto entro 20 (venti) giorni
solari dalla data di ricezione, il soggetto richiedente sarà considerato
rinunciatario.
5.10 Tutte le altre eventuali comunicazioni da parte del soggetto richiedente
dovranno essere inviate esclusivamente al Ministero, al su citato indirizzo.
Art. 6
(Costi ammissibili)
6.1 Le spese ammissibili costituenti il costo d'investimento, in base al quale
verrà calcolato il contributo pubblico nei limiti di cui al successivo
articolo 8, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
· progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazioni degli impianti;
· fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione
degli impianti;
· installazione e posa in opera degli impianti;
· eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione
degli impianti.
6.2 Ai fini dell'erogazione del contributo, le suddette spese dovranno essere
documentate e dovranno riferirsi a interventi avviati successivamente alla data
di pubblicazione del comunicato relativo all'emanazione del presente bando.
Art. 7
(Esame delle domande)
7.1 L'esame delle domande verrà affidato a una Commissione Tecnica, nominata
dal Ministero e formata da rappresentanti del Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali,
dell'ENEA e del Ministero stesso. La medesima Commissione determinerà,
sulla base delle proposte formulate dall'ENEA, gli impianti fotovoltaici che
dovranno essere, tra l'altro, oggetto dell'attività di raccolta dati
e analisi delle prestazioni.
7.2 Le domande di contributo saranno valutate nell'ambito di gruppi, ciascuno
costituito esclusivamente da domande spedite in pari data. L'ordine di valutazione
e, se con esito positivo, di concessione del contributo pubblico è quello
sequenziale, secondo la data di spedizione delle rispettive domande.
7.3 La suddetta Commissione Tecnica potrà escludere dalla concessione
del contributo pubblico, a proprio insindacabile giudizio, gli interventi che
presentino gravi inesattezze tecniche e/o, nel caso di interventi da attuare
in aree soggette a vincoli ambientali o paesaggistici, che non risultino adeguatamente
integrati/inseriti nella struttura edilizia. La concessione del contributo pubblico
avverrà, comunque, fino a esaurimento delle risorse di cui all'articolo
1 del presente bando.
7.4 Nel caso in cui gli interventi valutati finanziabili nell'ambito di un gruppo
di domande, come sopra definito, fossero tali da superare le risorse economiche
residue, detti interventi saranno oggetto di sorteggio pubblico, ai fini della
concessione del contributo.
7.5 Il Ministero comunicherà tempestivamente a tutti i soggetti richiedenti
l'esito della valutazione.
Art. 8
(Concessione del contributo)
8.1 Per la realizzazione degli impianti di potenza compresa tra 1 e 5 kW il
costo massimo d'investimento, riconosciuto dal Programma, è fissato in
lire 15,5 milioni (IVA esclusa) per kW installato; per gli impianti di potenza
superiore, e comunque fino a 20 kW, detto costo massimo è quello derivante
dalla seguente formula:
C = 13,5 + 10/P
ove: C è il costo massimo, riconosciuto dal Programma, in milioni di
lire/kW;
P è la potenza nominale dell'impianto, in kW (compresa tra 5 e 20 kW).
8.2 Gli interventi verranno finanziati con un contributo in misura del 75% del
costo d'investimento ammesso - non inclusivo dell'IVA - o in misura fissa, qualora
detto costo ecceda il valore del costo massimo riconosciuto dal Programma. Detto
contributo è da intendersi come contributo massimo: al soggetto richiedente
che si avvale, o intende avvalersi, di altri meccanismi di incentivazione, nazionale
o comunitaria, in conto capitale per la realizzazione dell'intervento, verrà
concesso il solo complemento al suddetto contributo. L'ammontare del contributo
pubblico concesso è fisso e invariabile.
8.3 Nel caso di impianti da installare presso parchi e aree naturali protette,
o di impianti che conseguano la completa integrazione del generatore fotovoltaico
nella struttura edilizia, il costo massimo dell'impianto riconosciuto dal Programma
può essere aumentato fino a un massimo del 20%.
Art. 9
(Tempi e modalità di realizzazione degli interventi)
9.1 In caso di accoglimento della domanda, pena la decadenza al diritto al contributo
concesso, dovrà essere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'intervento
entro 120 (centoventi) giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione
di accoglimento della domanda di contributo e dovranno essere completate le
opere entro il termine di 240 (duecentoquaranta) giorni solari a decorrere dalla
stessa data.
9.2 L'eventuale istanza di proroga a detto termine, debitamente sottoscritta
e motivata, dovrà essere spedita entro 30 (trenta) giorni solari dal
ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di contributo.
Il Ministero comunicherà al soggetto richiedente l'esito della valutazione.
9.3 Il soggetto richiedente dovrà tempestivamente comunicare, a mezzo
raccomandata, l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento,
specificandone la data e allegando la seguente documentazione, sottoscritta
dal responsabile del procedimento:
· copia del verbale consegna lavori o della denuncia di inizio attività;
· pianificazione sequenziale e temporale delle attività.
Eventuali significativi aggiornamenti di detta pianificazione dovranno essere
comunicati tempestivamente al Ministero.
9.4 Il soggetto richiedente dovrà attuare tutti gli accorgimenti in uso
presso l'amministrazione di appartenenza, volti a contribuire al conseguimento
dell'obiettivo di riduzione progressiva dei costi, di cui alla premessa del
presente bando.
Art. 10
(Erogazione del contributo)
10.1 Per ciascun intervento valutato finanziabile, l'erogazione del contributo
avverrà in due fasi. Un acconto, pari al 50% dell'ammontare del contributo
pubblico concesso, sarà erogato dal Ministero a valle del ricevimento
della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento.
Il saldo sarà erogato al termine dei lavori stessi, a seguito della verifica
della conformità e idoneità della documentazione a corredo dell'intervento
realizzato, inclusa quella di collaudo dell'impianto.
10.2 Per i soli impianti selezionati per l'attività di raccolta dati
e analisi delle prestazioni, l'erogazione di cui sopra includerà anche
un acconto pari al 50% dell'importo presunto delle spese di approvvigionamento
e d'installazione del sistema di acquisizione dati di detti impianti.
10.3 Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto richiedente dovrà
comunicare al Ministero la fine dei lavori di realizzazione dell'intervento,
allegando la seguente documentazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento:
· consuntivo analitico della spesa sostenuta
· certificazione della spesa conforme alle vigenti leggi fiscali, con
relativo elenco. In particolare, deve essere distinto l'ammontare relativo alla
posa in opera da quello relativo alla fornitura, specificando, in quest'ultimo
caso, il costo dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione. Non sono
considerate valide, ai fini dell'ottenimento del contributo, le fatture che
non contengono la sopraindicata distinzione;
· copia del verbale ultimazione lavori o della comunicazione di ultimazione
dei lavori, certificato di regolare esecuzione dell'opera e dichiarazione che
l'opera stessa è stata eseguita in conformità a quanto dichiarato
nella domanda di contributo (a meno di variante approvata), sottoscritta dal
soggetto richiedente e dall'esecutore dell'opera;
· dichiarazione di verifica tecnico-funzionale dell'impianto, prevista
dalla specifica tecnica di fornitura (allegato A);
· dichiarazione di non aver usufruito o richiesto altri contributi, nazionali
o comunitari, per l'intervento in corso di finanziamento, ovvero, dichiarazione
che indichi la fonte di finanziamento e l'ammontare del contributo;
· eventuale certificazione della spesa conforme alle vigenti leggi fiscali,
relativa all'approvvigionamento e installazione del sistema di acquisizione
dati.
Detta documentazione verrà valutata da un'apposita Commissione nominata
dal Ministero.
Art. 11
(Verifiche e controlli)
Il Ministero accerta, anche avvalendosi dell'ENEA, la regolare esecuzione delle
opere, nonché la loro conformità al progetto presentato (incluse
le eventuali varianti approvate), il rispetto dei tempi fissati per l'inizio
dei lavori e per il completamento dell'opera e tutto quant'altro possa risultare
necessario per procedere all'erogazione del contributo. A tal fine, possono
essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi
momento nell'arco della vita dell'impianto.
Art. 12
(Varianti)
12.1 L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera da apportare al progetto
presentato, fatta salva quella di tipo impiantistico, dovrà essere inoltrata
al Ministero mediante plico raccomandato, debitamente sottoscritta e motivata
e integrata da idonea documentazione giustificativa.
12.2 La suddetta variante verrà esaminata dal Ministero; l'esito di tale
esame sarà tempestivamente comunicato al soggetto richiedente.
12.3 L'approvazione dell'istanza di variante, comunque, non può comportare
l'aumento del contributo già concesso all'intervento originariamente
ammesso.
Art. 13
(Decadenza e revoca del contributo)
13.1 Il mancato inizio dell'intervento entro 120 giorni solari dal ricevimento
della comunicazione di accoglimento della domanda di contributo, o il mancato
completamento delle opere entro il termine di 240 (duecentoquaranta) giorni
solari dalla stessa data, o entro il termine conseguente all'approvazione di
una eventuale istanza di variante, comportano la decadenza dal diritto al contributo
già concesso e il recupero del contributo erogato.
13.2 Si procede alla revoca del contributo concesso e al recupero del contributo
erogato, maggiorato degli interessi legali:
· nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di legge;
· qualora vengano riscontrati significativi scostamenti tra quanto pianificato
(articolo 9, comma 3, del presente bando) e quanto effettivamente svolto;
· nel caso di forte difformità tra progetto presentato e opera
realizzata;
· nel caso in cui l'opera realizzata risulti difforme dalla specifica
tecnica di fornitura (allegato A).
In questi ultimi casi, l'entità degli scostamenti e/o della difformità
sarà valutata a giudizio insindacabile del Ministero.
13.3 Si procede altresì alla revoca del contributo concesso e al recupero
del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, nel caso di mancato
rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente in fase di presentazione
della domanda di contributo.